Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo PRIMO›Capo V
Art. 308
Cospirazione: casi di non punibilità
In vigore dal 1 lug 1931
Nei casi preveduti dagli non sono punibili coloro i quali, prima che sia commesso il delitto per cui l'accordo è intervenuto o l'associazione è costituita, e anteriormente all'arresto, ovvero al procedimento:
1° disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento dell'associazione;
2° non essendo promotori o capi, recedono dall'accordo o dall'associazione.
Non sono parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque che sia compiuta l'esecuzione del delitto per cui l'accordo è intervenuto o l'associazione è stata costituita.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-308