Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo PRIMO›Capo V
Art. 311
Circostanza diminuente: lieve entità del fatto
In vigore dal 1 lug 1931
Le pene comminate pei delitti preveduti da questo titolo sono diminuite quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-311