Art. 311 · Circostanza diminuente: lieve entità del fatto
Codice PenaleLibro SECONDOTitolo PRIMOCapo V

Art. 311

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Circostanza diminuente: lieve entità del fatto

In vigore dal 1 lug 1931
Le pene comminate pei delitti preveduti da questo titolo sono diminuite quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-311