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Art. 306
Banda armata: formazione e partecipazione
In vigore dal 1 lug 1931
Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell', si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.
Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni.
I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-306