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Art. 249
Partecipazione a prestiti a favore del nemico
In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque, in tempo di guerra, partecipa a prestiti o a versamenti a favore dello Stato nemico, o agevola le operazioni ad essi relative, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.
Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all'estero.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-249