Art. 249 · Partecipazione a prestiti a favore del nemico
Codice PenaleLibro SECONDOTitolo PRIMOCapo I

Art. 249

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Partecipazione a prestiti a favore del nemico

In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque, in tempo di guerra, partecipa a prestiti o a versamenti a favore dello Stato nemico, o agevola le operazioni ad essi relative, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni. Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all'estero.
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