Codice PenaleLibro SECONDOTitolo PRIMOCapo I

Art. 252

Frode in forniture in tempo di guerra

In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque, in tempo di guerra, commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nello articolo precedente è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni e con la multa pari al quintuplo del valore della cosa o dell'opera che avrebbe dovuto fornire, e, in ogni caso, non inferiore a lire ventimila.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-252

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