Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo PRIMO›Capo I
Art. 254
Agevolazione colposa
In vigore dal 1 lug 1931
Quando l'esecuzione del delitto preveduto dall'articolo precedente è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso o aveva la custodia o la vigilanza delle cose ivi indicate, questi è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-254