Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo PRIMO›Capo I
Art. 259
Agevolazione colposa
In vigore dal 1 lug 1931
Quando l'esecuzione di alcuno dei delitti preveduti dagli è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso dell'atto o documento o a cognizione della notizia, questi è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Si applica la reclusione da tre a quindici anni se sono state compromesse la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.
Le stesse pene si applicano quando l'esecuzione dei delitti suddetti è stata resa possibile o soltanto agevolata per colpa di chi aveva la custodia o la vigilanza dei luoghi o delle zone di terra, di acqua o di aria, nelle quali è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-259