Codice PenaleLibro SECONDOTitolo PRIMOCapo I

Art. 264

Infedeltà in affari di Stato

In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque, incaricato dal Governo italiano di trattare all'estero affari di Stato, si rende infedele al mandato è punito, se dal fatto possa derivare nocumento all'interesse nazionale, con la reclusione non inferiore a cinque anni.
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