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Art. 264
318 / 987Infedeltà in affari di Stato
In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque, incaricato dal Governo italiano di trattare all'estero affari di Stato, si rende infedele al mandato è punito, se dal fatto possa derivare nocumento all'interesse nazionale, con la reclusione non inferiore a cinque anni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-264