Codice PenaleLibro SECONDOTitolo PRIMOCapo I

Art. 248

Somministrazione al nemico di provvigioni

In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque, in tempo di guerra, somministra, anche indirettamente, allo Stato nemico provvigioni, ovvero altre cose, le quali possano essere usate a danno dello Stato italiano, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni. Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all'estero.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-248

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo