Codice PenaleLibro SECONDOTitolo PRIMOCapo I

Art. 245

Intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla neutralità o alla guerra

In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque tiene intelligenze con lo straniero per impegnare o per compiere atti diretti a impegnare lo Stato italiano alla dichiarazione o al mantenimento della neutralità, ovvero alla dichiarazione di guerra, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se le intelligenze hanno per oggetto una propaganda col mezzo della stampa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-245

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo