Art. 248 · Somministrazione al nemico di provvigioni
Codice PenaleLibro SECONDOTitolo PRIMOCapo I

Art. 248

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Somministrazione al nemico di provvigioni

In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque, in tempo di guerra, somministra, anche indirettamente, allo Stato nemico provvigioni, ovvero altre cose, le quali possano essere usate a danno dello Stato italiano, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni. Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all'estero.
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