Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo PRIMO›Capo I
Art. 252
306 / 987Frode in forniture in tempo di guerra
In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque, in tempo di guerra, commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nello articolo precedente è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni e con la multa pari al quintuplo del valore della cosa o dell'opera che avrebbe dovuto fornire, e, in ogni caso, non inferiore a lire ventimila.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-252