Codice della navigazioneParte SECONDALibro TERZOTitolo PRIMOSez. II

Art. 951

Norme applicabili.

In vigore dal 29 mag 2006
Il trasporto aereo di cose, compresa la sua documentazione tramite lettera di trasporto aereo, è regolato dalle norme internazionali in vigore nella Repubblica, che si estendono anche ai trasporti di cose ai quali non si applicherebbero per forza propria. Si applicano inoltre, per quanto non è disposto dalla presente sezione ed in quanto compatibili, gli articoli da 425 a 437 e da 451 a 456.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-951

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