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Art. 952
Responsabilità del vettore per mancata esecuzione del trasporto.
In vigore dal 29 mag 2006
(Responsabilità del vettore per mancata esecuzione del trasporto).
Il vettore è responsabile dei danni derivati dalla mancata esecuzione del trasporto delle cose, a meno che non provi che egli stesso e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.
Il risarcimento dovuto dal vettore è limitato in conformità della disciplina che la normativa internazionale in vigore nella Repubblica adotta nel regolare la responsabilità per ritardo.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli importi di cui ai seguenti articoli del codice della navigazione sono modificati come segue:[...] art. 952, primo comma, da lire diecimila a lire trentatremila".
Le tue annotazioni
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