Codice della navigazioneParte SECONDALibro TERZOTitolo PRIMOSez. II

Art. 953

Riconsegna delle cose.

In vigore dal 29 mag 2006
Il vettore è responsabile delle cose consegnategli per il trasporto fino al momento della riconsegna al destinatario, anche se prima della riconsegna le cose siano affidate, o nell'interesse del vettore per esigenze della scaricazione o per ottemperare a un regolamento aeroportuale, a un operatore di assistenza a terra o ad altro ausiliario.

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