Codice della navigazione›Parte SECONDA›Libro TERZO›Titolo PRIMO›Sez. II

Art. 954

Prescrizione.

In vigore dal 29 mag 2006
I diritti derivanti dal contratto di trasporto di cose sono assoggettati alle norme sulla decadenza previste dalla normativa internazionale di cui all'. Gli stessi diritti non sono assoggettati alle norme che regolano la prescrizione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-954

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo