Codice della navigazioneParte SECONDALibro TERZOTitolo PRIMO

Art. 949

Interruzione del viaggio del passeggero.

In vigore dal 21 ott 2005
Se il passeggero è costretto a interrompere il viaggio per causa a lui non imputabile, il prezzo di passaggio è dovuto in proporzione del tratto utilmente percorso. La stessa norma si applica quando l'impedimento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che stanno viaggiando insieme.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-949

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