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Art. 949
Interruzione del viaggio del passeggero.
In vigore dal 21 ott 2005
Se il passeggero è costretto a interrompere il viaggio per causa a lui non imputabile, il prezzo di passaggio è dovuto in proporzione del tratto utilmente percorso.
La stessa norma si applica quando l'impedimento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che stanno viaggiando insieme.
Le tue annotazioni
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