Art. 951 · Norme applicabili.
Codice della navigazioneParte SECONDALibro TERZOTitolo PRIMOSez. II

Art. 951

971 / 1356

Norme applicabili.

In vigore dal 29 mag 2006
Il trasporto aereo di cose, compresa la sua documentazione tramite lettera di trasporto aereo, è regolato dalle norme internazionali in vigore nella Repubblica, che si estendono anche ai trasporti di cose ai quali non si applicherebbero per forza propria. Si applicano inoltre, per quanto non è disposto dalla presente sezione ed in quanto compatibili, gli articoli da 425 a 437 e da 451 a 456.

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