Codice della navigazione›Parte SECONDA›Libro SECONDO›Titolo TERZO›Capo III
Art. 886
Assunzione di comandante straniero all'estero.
In vigore dal 22 mag 1998
Il comando di un aeromobile nazionale può, all'estero, essere affidato ad uno straniero nei casi e con le modalità previste nell'.
Note all'articolo
- La L. 24 aprile 1998, n. 128 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che "In tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione, il termine "straniero" e' riferito a persone fisiche, persone giuridiche, societa', enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-886