Art. 886 · Assunzione di comandante straniero all'estero.
Codice della navigazioneParte SECONDALibro SECONDOTitolo TERZOCapo III

Art. 886

899 / 1356

Assunzione di comandante straniero all'estero.

In vigore dal 22 mag 1998
Il comando di un aeromobile nazionale può, all'estero, essere affidato ad uno straniero nei casi e con le modalità previste nell'.

Note all'articolo

  • La L. 24 aprile 1998, n. 128 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che "In tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione, il termine "straniero" e' riferito a persone fisiche, persone giuridiche, societa', enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-886