Codice della navigazione›Parte SECONDA›Libro SECONDO›Titolo TERZO›Capo III
Art. 886
899 / 1356Assunzione di comandante straniero all'estero.
In vigore dal 22 mag 1998
Il comando di un aeromobile nazionale può, all'estero, essere affidato ad uno straniero nei casi e con le modalità previste nell'.
Note all'articolo
- La L. 24 aprile 1998, n. 128 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che "In tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione, il termine "straniero" e' riferito a persone fisiche, persone giuridiche, societa', enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-886