Codice della navigazioneParte SECONDALibro SECONDOTitolo TERZOCapo III

Art. 889

Doveri del comandante prima della partenza.

In vigore dal 21 apr 1942
Prima della partenza, il comandante deve di persona accertarsi che l'aeromobile sia ideneo al viaggio da intraprendere, convenientemente attrezzato ed equipaggiato. Deve altresì accertarsi che il carico sia ben disposto e centrato, e che le condizioni atmosferiche consentano una sicura navigazione.
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