Codice della navigazioneParte SECONDALibro SECONDOTitolo TERZOCapo III

Art. 891

Abbandono dell'aeromobile in pericolo.

In vigore dal 21 apr 1942
Il comandante non può ordinare l'abbandono dell'aeromobile in pericolo se non dopo l'inutile esperimento dei mezzi suggeriti dall'arte nautica per salvarlo. Il comandante deve abbandonare l'aeromobile per ultimo provvedendo, in quanto possibile, a salvare i documenti di bordo e gli oggetti di valore affidati alla sua custodia.
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