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Art. 885
Morte o impedimento del comandante.
In vigore dal 21 ott 2005
In caso di morte o di impedimento del comandante, il comando dell'aeromobile spetta di diritto ad altro componente dell'equipaggio, secondo l'ordine gerarchico di bordo, fino al momento in cui giungano disposizioni dell'esercente o, in mancanza di queste, fino al primo approdo, ove il ENAC o l'autorità consolare nomina il comandante per il tempo necessario.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-885