Codice della navigazioneParte SECONDALibro PRIMOTitolo SETTIMOCapo II

Art. 800

Aeromobili diretti all'estero.

In vigore dal 29 mag 2006
Gli aeromobili diretti all'estero possono partire soltanto dagli aeroporti doganali, salvo speciale autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Si considera diretto all'estero l'aeromobile destinato a uscire dal territorio doganale dell'Unione europea. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151.

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