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Art. 800
Aeromobili diretti all'estero.
In vigore dal 29 mag 2006
Gli aeromobili diretti all'estero possono partire soltanto dagli aeroporti doganali, salvo speciale autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Si considera diretto all'estero l'aeromobile destinato a uscire dal territorio doganale dell'Unione europea.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151.