Codice della navigazione›Parte SECONDA›Libro PRIMO›Titolo SETTIMO›Capo II
Art. 800
813 / 1356Aeromobili diretti all'estero.
In vigore dal 29 mag 2006
Gli aeromobili diretti all'estero possono partire soltanto dagli aeroporti doganali, salvo speciale autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Si considera diretto all'estero l'aeromobile destinato a uscire dal territorio doganale dell'Unione europea.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-800