Codice della navigazione›Parte SECONDA›Libro PRIMO›Titolo SETTIMO›Capo I
Art. 796
Obbligo di apporre i contrassegni di individuazione.
In vigore dal 21 ott 2005
L'aeromobile nazionale non può circolare se non porta impresse le marche di nazionalità e di immatricolazione, in conformità ai regolamenti dell'ENAC.
L'aeromobile straniero deve portare i contrassegni prescritti dallo Stato nel cui registro è iscritto o quelli previsti dalle convenzioni internazionali.
Note all'articolo
- La L. 24 aprile 1998, n. 128 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che "In tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione, il termine "straniero" e' riferito a persone fisiche, persone giuridiche, societa', enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea".
Le tue annotazioni
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