Art. 796 · Obbligo di apporre i contrassegni di individuazione.
Codice della navigazioneParte SECONDALibro PRIMOTitolo SETTIMOCapo I

Art. 796

809 / 1356

Obbligo di apporre i contrassegni di individuazione.

In vigore dal 21 ott 2005
L'aeromobile nazionale non può circolare se non porta impresse le marche di nazionalità e di immatricolazione, in conformità ai regolamenti dell'ENAC. L'aeromobile straniero deve portare i contrassegni prescritti dallo Stato nel cui registro è iscritto o quelli previsti dalle convenzioni internazionali.

Note all'articolo

  • La L. 24 aprile 1998, n. 128 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che "In tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione, il termine "straniero" e' riferito a persone fisiche, persone giuridiche, societa', enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea".

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Pro

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