Codice della navigazioneParte SECONDALibro PRIMOTitolo SETTIMOCapo I

Art. 797

Obbligo di portare a bordo licenze o attestati.

In vigore dal 22 mag 1998
L'aeromobile nazionale o straniero non può circolare se il personale di bordo non è munito delle licenze, degli attestati e delle abilitazioni prescritti e se tali documenti non sono portati a bordo.

Note all'articolo

  • La L. 24 aprile 1998, n. 128 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che "In tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione, il termine "straniero" e' riferito a persone fisiche, persone giuridiche, societa', enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea".

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