Codice della navigazioneParte SECONDALibro PRIMOTitolo SETTIMOCapo II

Art. 803

Obbligo di approdo in corso di viaggio.

In vigore dal 21 apr 1942
Il comandante dell'aeromobile deve approdare con la maggiore sollecitudine nel più vicino aeroporto, quando ne riceve l'ordine mediante i segnali stabiliti dal regolamento, oppure appena si accorge di sorvolare una zona vietata.
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