Codice della navigazioneParte SECONDALibro PRIMOTitolo SETTIMOCapo II

Art. 806

Limitazioni all'utilizzazione degli aeroporti.

In vigore dal 29 mag 2006
(Limitazioni all'utilizzazione degli aeroporti ). L'ENAC, quando lo richiedono motivi di sicurezza per la navigazione o di ordine sanitario ovvero altri gravi motivi di pubblico interesse, vieta o limita l'utilizzazione degli aeroporti. Il gestore aeroportuale segnala all'ENAC le variazioni di agibilità e funzionalità degli impianti e dei servizi aeroportuali che possono determinare l'adozione dei provvedimenti previsti al primo comma. Analoga segnalazione è effettuata, in caso di limitazioni intervenute per i servizi di assistenza al volo, dal soggetto fornitore dei servizi medesimi.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-806

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