Codice della navigazione›Parte SECONDA›Libro PRIMO›Titolo SETTIMO›Capo II
Art. 806
819 / 1356Limitazioni all'utilizzazione degli aeroporti.
In vigore dal 29 mag 2006
(Limitazioni all'utilizzazione degli aeroporti ).
L'ENAC, quando lo richiedono motivi di sicurezza per la navigazione o di ordine sanitario ovvero altri gravi motivi di pubblico interesse, vieta o limita l'utilizzazione degli aeroporti.
Il gestore aeroportuale segnala all'ENAC le variazioni di agibilità e funzionalità degli impianti e dei servizi aeroportuali che possono determinare l'adozione dei provvedimenti previsti al primo comma.
Analoga segnalazione è effettuata, in caso di limitazioni intervenute per i servizi di assistenza al volo, dal soggetto fornitore dei servizi medesimi.
Le tue annotazioni
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