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Art. 811
Obblighi dell'equipaggio in caso di pericolo.
In vigore dal 21 apr 1942
I componenti dell'equipaggio devono cooperare alla salvezza dell'aeromobile, delle persone imbarcate e del carico, fino a quando il comandante abbia dato l'ordine di lanciarsi col paracadute o comunque di abbandonare l'aeromobile.
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