Codice della navigazioneParte SECONDALibro PRIMOTitolo SETTIMOCapo III

Art. 816

Imbarco di armi, munizioni e gas tossici.

In vigore dal 21 ott 2005
L'imbarco su aeromobili di armi e munizioni e di gas tossici è sottoposto a speciale autorizzazione dell'ENAC, nel rispetto delle norme comunitarie e internazionali.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-816

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