Codice della navigazioneParte SECONDALibro PRIMOTitolo SETTIMOCapo III

Art. 817

Imbarco di merci vietate o pericolose.

In vigore dal 21 ott 2005
Quando sono imbarcate cose di cui il trasporto è vietato da norme di polizia, o delle quali il trasporto sia o divenga in corso di navigazione pericoloso o nocivo per l'aeromobile, per le persone o per il carico, il comandante dell'aeromobile provvede nei modi previsti nell'. La consegna delle cose custodite ai sensi del primo comma è fatta all'autorità competente, dandone comunque segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-817

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