Codice della navigazione›Parte SECONDA›Libro PRIMO›Titolo SETTIMO›Capo III
Art. 817
830 / 1356Imbarco di merci vietate o pericolose.
In vigore dal 21 ott 2005
Quando sono imbarcate cose di cui il trasporto è vietato da norme di polizia, o delle quali il trasporto sia o divenga in corso di navigazione pericoloso o nocivo per l'aeromobile, per le persone o per il carico, il comandante dell'aeromobile provvede nei modi previsti nell'.
La consegna delle cose custodite ai sensi del primo comma è fatta all'autorità competente, dandone comunque segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza.
Le tue annotazioni
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