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Art. 805
Approdo di aeromobili provenienti dall'estero.
In vigore dal 29 mag 2006
Gli aeromobili provenienti dall'estero possono approdare soltanto negli aeroporti abilitati secondo le norme doganali o sanitarie, salvo quanto previsto dagli accordi internazionali e salvo speciale autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le Amministrazioni interessate.
Si considera proveniente dall'estero l'aeromobile che entra nel territorio doganale dell'Unione europea.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151.
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