Codice della navigazioneParte PRIMALibro TERZOTitolo SESTOCapo II

Art. 565

Concessione d'ipoteca su nave.

In vigore dal 21 apr 1942
Sulla nave può solo concedersi ipoteca volontaria. La concessione d'ipoteca deve farsi, sotto pena di nullità, per atto pubblico o per scrittura privata, contenente la specifica indicazione degli elementi di individuazione della nave.
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