Art. 565 · Concessione d'ipoteca su nave.
Codice della navigazioneParte PRIMALibro TERZOTitolo SESTOCapo II

Art. 565

570 / 1356

Concessione d'ipoteca su nave.

In vigore dal 21 apr 1942
Sulla nave può solo concedersi ipoteca volontaria. La concessione d'ipoteca deve farsi, sotto pena di nullità, per atto pubblico o per scrittura privata, contenente la specifica indicazione degli elementi di individuazione della nave.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-565