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Art. 565
570 / 1356Concessione d'ipoteca su nave.
In vigore dal 21 apr 1942
Sulla nave può solo concedersi ipoteca volontaria.
La concessione d'ipoteca deve farsi, sotto pena di nullità, per atto pubblico o per scrittura privata, contenente la specifica indicazione degli elementi di individuazione della nave.
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