Art. 565 · Concessione d'ipoteca su nave.
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Art. 565

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Concessione d'ipoteca su nave.

In vigore dal 21 apr 1942
Sulla nave può solo concedersi ipoteca volontaria. La concessione d'ipoteca deve farsi, sotto pena di nullità, per atto pubblico o per scrittura privata, contenente la specifica indicazione degli elementi di individuazione della nave.
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