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Art. 567
Pubblicità dell'ipoteca.
In vigore dal 21 apr 1942
Per gli effetti previsti dal codice civile, l'ipoteca su nave o su carati di nave deve essere resa pubblica mediante trascrizione nella matricola e annotazione sull'atto di nazionalità se trattasi di nave maggiore, e mediante trascrizione nel registro di iscrizione se trattasi di nave minore o di galleggiante.
L'ipoteca su nave in costruzione è resa pubblica mediante trascrizione nel registro delle navi in costruzione.
Nelle stesse forme devono essere resi pubblici gli altri atti per i quali il codice civile richiede l'iscrizione.
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