Codice della navigazioneParte PRIMALibro TERZOTitolo SESTOCapo ISez. III

Art. 562

Surrogazione delle indennità alle cose caricate.

In vigore dal 21 apr 1942
Se le cose caricate sono perite o deteriorate, le somme dovute per indennità della perdita o delle avarie, comprese quelle dovute dagli assicuratori, sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati indicati nell'articolo precedente, a meno che le somme medesime vengano impiegate per riparare la perdita o le avarie.
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