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Art. 561
Privilegi sulle cose caricate.
In vigore dal 21 apr 1942
Sono privilegiati sulle cose caricate:
1° le spese giudiziali dovute allo Stato o fatte nell'interesse comune dei creditori per atti conservativi sulle cose o per il processo di esecuzione;
2° i diritti doganali dovuti sulle cose nel luogo di scaricazione; 3° le indennità e i compensi di assistenza e di salvataggio e le somme dovute per contribuzione alle avarie comuni;
4° i crediti derivanti da contratto di trasporto, comprese le spese di scaricazione, e il fitto dei magazzini nei quali le cose scaricate sono depositate;
5° le somme di capitale e di interessi dovute per le obbligazioni contratte dal comandante sul carico nei casi previsti nell'.
I crediti indicati nei numeri precedenti sono preferiti a quelli garantiti da pegno sulle cose caricate.
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