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Art. 556
Graduazione dei privilegi.
In vigore dal 21 apr 1942
I crediti relativi ad un medesimo viaggio sono privilegiati nell'ordine in cui sono collocati nell'.
I crediti compresi in ciascuno dei numeri dell' concorrono fra loro, in caso di insufficienza del prezzo, in proporzione del loro ammontare.
Tuttavia, nel caso indicato dal comma precedente, le indennità per danni alle persone, previste nel numero 5 di detto articolo, hanno preferenza sulle indennità per danni alle cose, nello stesso numero previste.
I crediti indicati nei numeri 4 e 6, in ciascuna delle rispettive categorie, sono graduati con preferenza nell'ordine inverso delle date in cui sono sorti.
I crediti dipendenti dal medesimo avvenimento si reputano sorti contemporaneamente.
Storico versioni
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