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Art. 553
Surrogazione dell'indennità alla nave e al nolo.
In vigore dal 21 apr 1942
Se la nave è perita o deteriorata o il nolo è in tutto o in parte perduto, sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati indicati nell'articolo precedente:
a) le indennità per danni materiali sofferti dalla nave e non riparati o per perdita di nolo;
b) le somme dovute per contribuzione alle avarie comuni sofferte dalla nave, in quanto queste costituiscano danni materiali non riparati ovvero perdite di nolo;
c) le indennità e i compensi per assistenza prestata fino al termine del viaggio, dedotte le somme attribuite alle persone al servizio della nave.
Non sono invece vincolati al pagamento dei crediti privilegiati le indennità di assicurazione, nè i premi, le sovvenzioni o altri sussidi dello Stato.
Storico versioni
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