Codice della navigazioneParte PRIMALibro TERZOTitolo SESTOCapo ISez. I

Art. 550

Surrogazione del creditore perdente.

In vigore dal 21 apr 1942
Il creditore che ha privilegio sopra una o più cose, qualora si trovi perdente per essersi in tutto o in parte soddisfatto sul loro prezzo un creditore il cui privilegio, di grado superiore, si estenda ad altre cose dello stesso debitore, può surrogarsi nel privilegio spettante al creditore soddisfatto, con preferenza sui creditori aventi privilegio di grado inferiore. Lo stesso diritto spetta ai creditori perdenti in seguito alla detta surrogazione.
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