Codice della navigazioneParte PRIMALibro TERZOTitolo QUINTO

Art. 545

Oggetto dell'abbandono.

In vigore dal 21 apr 1942
L'abbandono delle cose assicurate deve essere fatto senza condizioni. Esso deve comprendere tutte le cose in rischio per l'assicuratore al momento del sinistro, che dà luogo all'abbandono, ed i diritti che, relativamente alle cose stesse, spettano all'assicurato verso terzi. Se l'assicurazione non copre l'intero valore assicurabile della cosa, l'abbandono è limitato ad una parte della cosa stessa, proporzionale alla somma assicurata.
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