Codice della navigazioneParte PRIMALibro TERZOTitolo QUINTO

Art. 542

Abbandono del nolo.

In vigore dal 21 apr 1942
L'assicurato può abbandonare all'assicuratore il nolo da guadagnare al momento del sinistro ed esigere l'indennità per perdita totale nei seguenti casi: a) quando il diritto al nolo è totalmente perduto per l'assicurato; b) quando la nave si presume perita.
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