Codice della navigazioneParte PRIMALibro TERZOTitolo QUINTO

Art. 539

Sinistri successivi.

In vigore dal 21 apr 1942
Se le cose assicurate subiscono, durante il tempo dell'assicurazione, più sinistri successivi, si devono computare nell'indennità, anche in caso di abbandono, le somme che sono state pagate all'assicurato, o che gli sono dovute per sinistri precedenti, avvenuti nel corso dello stesso viaggio.
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